Indice della Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche [banca dati bibliografica] | |||
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Cursano Roberto. Il medico è sempre tenuto a comunicare al paziente i rischi connessi agli effetti collaterali dei farmaci: Corte di cassazione, sez iv pen. - sent. n. 1025/2007 [rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2007;14(3):29–30. Added by: Cinzia Di Marcantonio (11/10/2007, 15:09) |
Resource type: Journal Article ID no. (ISBN etc.): ISSN 0025-7834 BibTeX citation key: Cursano2007a View all bibliographic details |
Categories: Gruppi occupazionali Subcategories: Medici Creators: Cursano Publisher: Collection: Mondo sanitario |
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Abstract |
(Trascritto dall'articolo). Il medico ospedaliero ha l'obbligo di comunicare ai pazienti, all'atto delle dimissioni, gli effetti collaterali di farmaci che inducono sonnolenza. La sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colpevole del medico e l'evento dannoso, verificatosi a seguito della dimissione, va accertato secondo la regola "dell'oltre ogni ragionevole dubbio". Added by: Cinzia Di Marcantonio Last edited by: Cinzia Di Marcantonio |