Greco Mario. Criteri interpretativi degli obblighi derivanti allo Stato dalle direttive comunitarie e dalle norme interne circa l'importo delle borse di studio spettanti ai medici specializzandi [Rassegna di Giurisprudenza]. Mondo sanitario 2021;28(3):32–35. Added by: Antonella Puschietta (06/06/2021, 17:00)
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Abstract
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(Trascritto dall'articolo). Come chiarito da tempo da univoca e consolidata giurisprudenza di legittimità, le Direttive comunitarie concernenti l’erogazione di borse di studio ai medici specializzandi non comportano l’obbligo per lo Stato membro di instaurare con i partecipanti ai corsi universitari un rapporto di lavoro subordinato; né stabiliscono i criteri per l’applicazione di periodici adeguamenti del relativo importo, in relazione alla svalutazione monetaria. Correttamente, pertanto, la normativa nazionale non prevede che il rapporto degli specializzandi sia riconducibile all’ambito del rapporto di lavoro subordinato essendo esso espressione di una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina che prevede una remunerazione avente l’unico scopo di sopperire alle esigenze materiali degli interessati. A maggior ragione, l’attività formativa svolta dai medici specializzandi presso le Università non è in alcun modo equiparabile a quella lavorativa dei medici dipendenti dal SSN. A sua volta, la giurisprudenza costituzionale ha escluso -che il blocco della indicizzazione delle borse di studio di cui all’art. 1, co. 33, legge n. 549/1995, si ponesse in contrasto con la Direttiva 82/76/CEE non essendo rinvenibile nella disciplina comunitaria una definizione di remunerazione adeguata, né i criteri per la relativa determinazione.
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