Ultimo aggiornamento del 07/03/2024 ore 09.55
Sezione relativa all’Organismo Indipendente di Valutazione, come indicato all’art. 10, c. 8, lett. c) del d.lgs. 33/2013.
L’Ordine non è tenuto alla costituzione di un OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) ai sensi dell’art. 2 comma 2 bis D.L. 101/2013 conv. L. 125/2013 che prevede espressamente: “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.
Presso l’OPI di Roma, temporaneamente, le funzioni analoghe all’OIV sono svolte dal RPCT Giuseppe Amici.