Ultimo aggiornamento del 14/07/2021 ore 11.31
Sezione relativa alla pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche art. 38 D.lgs. 33/2013, novellato dal D.lgs. 97/2016.
Le pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 9-bis del D.lgs. 33/2013 e dall’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, pubblicano:
- le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 1 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi;
- gli atti di programmazione delle opere pubbliche;
- le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma non realizza opere pubbliche