Ultimo aggiornamento del 25/03/2025 ore 11.10

Nella sezione personale vanno fornite le informazioni relative al dirigente e all’altro personale in servizio presso l’amministrazione con dati sulla dotazione organica, contratti non a tempo indeterminato, tassi di assenza, incarichi conferiti o autorizzati, contrattazione collettiva ed integrativa.

(Artt. 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 21  del D. Lgs 33/2013)

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio – 21 febbraio 2019 n. 20 (in G.U. 1ª s.s. 27/2/2019 n. 9), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”.