Ultimo aggiornamento del 07/06/2024 ore 08:05

In questa sezione è pubblicato l’elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale (Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall’art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico).

Questa sezione non si applica agli Ordini Professionali.

In via preliminare, si evidenzia la conversione in legge del decreto legge 75/2023 che con l’art.12-ter ha inserito all’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge n. 101/2013 dopo il primo periodo la seguente disposizione: “Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs, 165/2001, non si applica agli Ordini, ai Collegi, ai relativi organismi nazionali, in quanto aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente.”

Il comma 2-bis, dell’art. 2, nella parte già in vigore, come modificata dall’art. 50 del dl n. 124/2019 precisa che gli Ordini e Collegi professionali e i relativi organismi nazionali si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, con i propri regolamenti:

− ai principi del D. Lgs. 165/2001 ad eccezione dell’art. 4, e dell’art.14 e Titolo III del D. Lgs. 150/2009;

− ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi. Le modifiche, apportate dal dl n.124/2019, hanno ristretto ulteriormente il campo dei principi ai quali gli Ordini si devono adeguare specificando i soli principi ad essi relativi.

L’art. 12-ter del dl 75/2023, sulla scia di indirizzi giurisprudenziali enunciati nella sentenza TAR Sicilia, sezione di Catania, n. 2307 del 5 dicembre 2018, nonché nella più recente sentenza TAR Lazio n. 14283 del 2 novembre 2022, ha precisato poi che, per procedere a ritenere applicabile agli Ordini ogni altra disposizione diretta alle PP. AA., non è sufficiente il generico riferimento all’art.1, comma 2, del D.lgs.165/2001, ma è necessario che ci sia un esplicito richiamo agli Ordini medesimi (che sono in equilibrio economico e finanziario) effettuato con norma primaria.

Tale disposizione, evidentemente, tiene nella dovuta considerazione il fatto che gli Ordini, enti pubblici non economici a carattere associativo dotati di autonomia regolamentare, patrimoniale e finanziaria non gravano sulla finanza pubblica, ed evita improprie assimilazioni ad altre amministrazioni pubbliche. Infatti, gli orientamenti che in passato hanno più volte ritenuto applicabili al comparto degli Ordini professionali normative rivolte genericamente al comparto pubblico si basavano sul formale richiamo operato dalle varie fonti conferenti al citato art. 1, comma 2, TU pubbl. imp., piuttosto che delimitare precisamente il proprio campo di applicazione in funzione degli obiettivi e del singolo intervento legislativo. Con la conseguenza di generare effetti paradossali, e molteplici dubbi interpretativi.

Detto ciò va anche affermato con riferimento agli obblighi di trasparenza che sulla base del d.lgs. 33/2013, cosi come modificato dal d. lgs. 97/2016, gli ordini professionali sono sottoposti ai medesimi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibili”.

Con riferimento all’applicazione dell’art. 11 comma 2 quater, introdotto dall’art. 41, comma 1, d.l. 76/2020, sembra, pertanto, non potersi fare riferimento agli ordini professionali perché il comma 2-bis dello stesso articolo dispone che gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso. Il riferimento è, quindi, all’art.1, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001, mentre gli ordini non sono menzionati espressamente.

Né una circolare ANAC, data la natura della fonte, che non può andare in contrasto con la fonte primaria, potrebbe prevedere differentemente. In conclusione si ritiene che gli Ordini professionali non siano tenuti ad adempiere all’obbligo di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella Sezione di amministrazione Trasparente:

1) dell’elenco annuale dei progetti finanziati e dei corsi di formazione ECM svolti;

2) del CUP (codice unico di progetto assegnato);

3) dell’importo totale del finanziamento;

4) delle fonti finanziarie;

5) della data di avvio del progetto;

6) dello stato di attuazione finanziario;

7) dello stato di attuazione procedurale

ai sensi dell’art. 11, comma 2 quater legge 3/2003.

CUP progetto di ricerca importo finanziato data di avvio stato di attuazione procedurale importo liquidato
CUP progetto di ricerca importo finanziato data di avvio stato di attuazione procedurale importo liquidato
CUP progetto di ricerca importo finanziato data di avvio stato di attuazione procedurale importo liquidato
CUP progetto di ricerca importo finanziato data di avvio stato di attuazione procedurale importo liquidato
CUP progetto di ricerca importo finanziato data di avvio stato di attuazione procedurale importo liquidato
CUP progetto di ricerca importo finanziato data di avvio stato di attuazione procedurale importo liquidato
CUP progetto di ricerca importo finanziato data di avvio stato di attuazione procedurale importo liquidato
CUP progetto di ricerca importo finanziato data di avvio stato di attuazione procedurale importo liquidato