Il sistema di Educazione Continua in Medicina si avvia nel 2002 con il Programma nazionale ECM, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità.
Il sistema ECM ha un duplice scopo primario: garantire cure sicure e appropriate ai pazienti e assicurare il progresso scientifico dei singoli professionisti.
Il sistema delle regole consiste in un sistema composto da Accordi tra Stato e Regioni, norme e regolamenti dettati dal soggetto che in prima persona si occupa di ECM, la Commissione nazionale di Formazione Continua, standard di qualità emanate dall’Osservatorio Nazionale per la Formazione Continua.
Il sistema di Educazione Continua in Medicina si avvia nel 2002 con il Programma nazionale ECM con l’obiettivo di garantire cure sicure e appropriate ai pazienti e assicurare il progresso scientifico dei singoli professionisti.
I 2 Manuali Operativi e l’Accordo Stato-Regioni 2 febbraio 2017 “La Formazione continua nel settore salute” rappresentano i principali riferimenti per i professionisti sanitari e per i provider in questo triennio.
Il Manuale della Formazione Continua del Professionista Sanitario è un’agevole guida che permette al singolo operatore della salute di assolvere il suo obbligo formativo.
Ogni professionista sanitario ha l’obbligo deontologico e legislativo all’aggiornamento, ma ha diritto a:
- esoneri (ad esempio partecipazione a corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, ecc..);
- esenzioni (congedo maternità obbligatoria, congedo parentale, aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari, assenza per malattia, ecc..);
- riduzioni (nel caso il professionista nel triennio 2014-2016 abbia assolto in totale o in parte il debito formativo).
La modulistica di riferimento per comunicare attraverso il portale Cogeaps:
Esenzioni o esoneri non previsti dal manuale del professionista sanitario
Con il DL Rilancio viene riconosciuto il bonus di 50 crediti per il triennio 2020-2022 e il termine ultimo per ultimare il debito formativo 2017-2019 è stato posticipato al 31 Dicembre 2020.
Il 40% dell’obbligo formativo individuale può essere acquisito come partecipante a eventi erogati da provider accreditati per l’erogazione degli ECM;
Il rimanente 60% ha la possibilità di utilizzare percorsi formativi scelti individualmente, facendo riferimento ai crediti individuali:
- crediti ECM maturati in qualità di TUTOR (pre o post laureapermette il conseguimento di 1 credito ogni 15 ore di attività erogata);
- crediti ECM per riconoscimento di attività formative svolte all’ESTERO (si riconosce il 100% dei crediti conseguiti all’estero se il provider rientra nella lista di soggetti accreditati dalla CNFC);
- crediti ECM per PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (il numero di crediti assegnati per la posizione del nome nel CitationIndex, non citate su C.I. , atti di congressi nazionali o internazionali, capitoli di libri e monografie);
- crediti ECM per AUTOFORMAZIONE individuale. L’autoformazione non accreditata come ad esempio ulterioriattività di lettura-studio, per un massimo del 20% dell’obbligo formativo (ossia 30 crediti ECM).
In presenza di una o più di queste situazioni, il professionista è tenuto a segnalare al COGEAPS il caso personale che lo riguarda, utilizzando la modulistica sottostante.
L’inoltro al COGEAPS può essere effettuato direttamente sul sito www.cogeaps.it nell’area riservata (previa registrazione).
Oppure, in alternativa, inviando la richiesta per email all’indirizzo ecm@cogeaps.it.
Il materiale inoltrato dal professionista sarà processato dal COGEAPS e, se ritenuto conforme alle regole della Commissione Nazionale ECM, sarà inserito nell’anagrafica personale, con conseguente riconteggio dei crediti maturati e da maturare.
La modulistica di riferimento per comunicare attraverso il portale Cogeaps:
Riconoscimento crediti ECM esteri
Crediti ECM per pubblicazioni scientifiche
Crediti ECM per autoformazione
Inoltre, sempre al netto di esoneri, esenzioni e riduzioni, c’è la modalità di formazione reclutata: massimo 1/3 dell’obbligo formativo individuale. Per formazione reclutata si intende la partecipazione ad un evento ECM in cui il discente è stato invitato da uno sponsor che ne finanza l’iscrizione.
Dal 1 Gennaio 2019 si modificano i criteri di assegnazione dei crediti, tra le principali novità la ponderazione del credito ECM, non solo valutata in base al tempo, ma anche in base alla tipologia di attività svolta ovvero se riguardante un argomento di interesse nazionale, regionale o proposto dalla CNFC oppure se attività di impegno con esercitazioni pratiche.
Il singolo professionista può programmare la propria formazione attraverso il Dossier Formativo.
Nello specifico, il singolo professionista attraverso questo strumento on-line può programmare e valutare individualmente o collettivamente (equipe o network professionale) la propria formazione sulla base degli indirizzi formativi di sistema, nazionali o regionali.
Ogni professionista può verificare i crediti acquisiti e se è in linea con il piano formativo stabilito in precedenza. Il piano formativo può essere modificato 1 volta l’anno.
Sono a disposizione 2 strumenti per la programmazione e il monitoraggio dei crediti ottenuti:
- all’interno del portale Co.Ge.A.P.S. è possibile monitorare i crediti ottenuti e programmare la propria formazione attraverso il Dossier Formativo.
- ll servizio myECM mette a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personalizzata tramite la quale è possibile monitorare comodamente online la propria situazione formativa per i crediti acquisiti esclusivamente tramite eventi organizzati dai provider accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.